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Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016 (Rv. 641027 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Necessità - Esclusione - Stipulazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'appaltatore - Conseguenze sui mezzi di prova rilevanti.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641027-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)

La stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia", sicché, con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte committente, che se ne assuma creditrice, chieda l'ammissione al passivo del fallimento dell'appaltatore, ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e il verbale "informale" di ricognizione delle opere incompiute dal fallito, se non specificamente contestato dalla curatela (che, nella specie, se ne è servita per l'autonoma quantificazione dei lavori incompiuti), neppure quanto alla sua opponibilità per carenza di data certa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)