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Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 27/04/2000 Ud. (dep. 29/05/2000) Rv. 217016 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - Reati di cui all'art. 4 legge n. 516 del 1982 - Nuove ipotesi di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74 del 2000 - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217016-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In materia di reati finanziari deve ritenersi che il delitto di frode fiscale mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti risulti trasfuso nell'art. 8 del D.Lgs. 74 del 2000, e quello di utilizzazione di fatture per identiche operazioni nell'art. 2 dello stesso D.Lgs.(entrambi previsti in precedenza dall'art. 4 legge 516 del 1982).Deve, infatti, in proposito affermarsi la sussistenza di una successione di leggi e di un rapporto di continuità normativa tra il fatto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e la frode fiscale di cui al previgente art. 4 lett. d) della legge n. 516 (utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in quanto il nuovo precetto è riconducibile anche alla fattispecie precedente. (Nella specie la Corte, ritenuta applicabile la ipotesi attenuata di cui al comma terzo di entrambi i citati articoli del D.Lgs. 74, ha ritenuto la nuova disposizione più favorevole, applicando conseguentemente il termine massimo prescrizionale di anni sette e mesi sei).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4, Legge 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 74 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)