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Sez. L, Sentenza n. 3045 del 06/05/1986 (Rv. 446057 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA DI MERITO CASSATA PER PROFILI DIVERSI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DIFENSORE NEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446057-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA RELATIVA CONTENUTA IN SENTENZA DI MERITO CASSATA PER PROFILI DIVERSI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DIFENSORE NEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE EX ART. 389 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA.*

Qualora la sentenza del merito, che abbia disposto la distrazione delle spese in favore del difensore distrattario, venga cassata per motivi non attinenti a tale parte della pronuncia, nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 cod. proc. civ. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato fra lui ed il soccombente dalla sentenza impugnata. (Conf 388/84, mass n 432619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)