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Sez. 2, Sentenza n. 12635 del 09/12/1995 (Rv. 494997 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI | Acque canalizzate in strutture di cemento coperte e "tombinate" - Controllo delle condizioni di manutenzione del fosso - Obbligo da parte del proprietario del fondo sottostante - Insussistenza - Obbligo del proprietario del fondo superiore di controllare la regolarità del deflusso - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494997-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI

La normativa sulle acque, contenuta nella sezione nona, del capo secondo, del libro terzo del codice civile riguarda esclusivamente le acque scorrenti naturalmente (ossia, il cui deflusso non è stato corretto, modificato od alterato ad opera dell'uomo), nonché argini o sponde che devono essere conservati o ricostruiti, o ingombri rimossi in relazione ad acque defluenti naturalmente a cielo aperto, e non trova applicazione quando si tratti di acque canalizzate in strutture di cemento coperte e "tombinate". In tale ultima ipotesi, non essendo consentito al proprietario del fondo inferiore a quello in cui tale canalizzazione è stata effettuata di accedere in quest'ultimo per controllare periodicamente le condizioni di manutenzione del fosso e rimuovere i possibili ingombri al regolare deflusso delle acque verso il proprio fondo, gli obblighi di vigilanza e controllo sulla regolarità di tale deflusso gravano sul proprietario del fondo superiore, in relazione alla sua qualità di custode di ogni opera e manufatto in esso compresa, o su di esso insistente, suscettibile, per la sua intrinseca natura, o perché siano in essa insorti agenti dannosi (pur se provocati da elementi o fattori provenienti dall'esterno) di cagionare ad altri danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)