Sez. 3, Sentenza n. 6340 del 25/11/1988 (Rv. 460681 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL DANNEGGIATO E DEL CUSTODE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL DANNEGGIATO E DEL CUSTODE.*
La responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi, la norma dell'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'Onere di provare i due elementi indicati sopra sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'Onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di Azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota. (V 365/82, mass n 418062; (Conf 2412/74, mass n 370807; (Conf 1698/73, mass n 364619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)