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Sez. 1, Sentenza n. 2214 del 03/07/1968 (Rv. 334440 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE -DECORRENZA PRESCRIZIONI BREVI- PRESTAZIONI PERIODICHE - DECORRENZA DALLE SINGOLE SCADENZE - DEBITO UNICO RATEIZZATO - DIFFERENZE - PRESCRIZIONE DEL DEBITO DEGLI INTERESSI - DECORRENZA DAL PAGAMENTO DELL'ULTIMA RATA.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334440-01

PRESCRIZIONE CIVILE -DECORRENZA PRESCRIZIONI BREVI- PRESTAZIONI PERIODICHE - DECORRENZA DALLE SINGOLE SCADENZE - DEBITO UNICO RATEIZZATO - DIFFERENZE - PRESCRIZIONE DEL DEBITO DEGLI INTERESSI - DECORRENZA DAL PAGAMENTO DELL'ULTIMA RATA.*

La prescrizione breve, regolata dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod civ., concerne prestazioni periodiche dovute in base ad una causa debendi continuativa, nel qual caso le singole scadenze segnano il termine per adempiere singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre, onde alle varie scadenze ha inizio il decorso del termine di prescrizione per ciascuna delle predette obbligazioni, se, invece, si tratti di debito unico, rateizzato in piu prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, ciascuna di queste costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione e le varie prestazioni debbono considerarsi nel loro insieme, ai fini dell'adempimento dell'unico debito, Ond'e che, per giudicare sullo stato di insoddisfazione o meno della obbligazione, occorre riferirsi al termine ultimo concesso per l'adempimento. Pertanto, data l'identita della causa debendi sia per la prestazione principale sia per quella accessoria degli interessi, consegue che il termine di prescrizione per il debito degli interessi inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale. (V. 1546-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)