Sez. 1, Sentenza n. 12111 del 11/11/1992 (Rv. 479445 - 01)
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - In genere | Controversie individuali di lavoro - Somme versate all'ufficiale giudiziario per spese di notifica relative ad atti introduttivi del giudizio - Ripetibilità - Limiti.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - In genere
Le somme versate all'ufficiale giudiziario per spese di notifica relative ad atti introduttivi di controversie individuali di lavoro - in ordine alle quali controversie l'art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533 stabilisce l'esenzione degli atti, documenti e provvedimenti ad esse relativi da ogni spesa, tassa o diritto (primo comma) e dispone che le spese per i giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario (quarto comma) - sono ripetibili per la parte costituita da retribuzione degli ufficiali giudiziari, in base alle regole dell'indebito oggettivo (artt. 2033 e segg. cod. civ.), ma non per la parte costituita da esborsi in senso stretto (servizio postale, trasferimento e simili) che è a carico dello Stato, e per la quale, pertanto, il "solvens", sapendo di non essere debitore, non ha azione, in base alle norme sull'indebito soggettivo (art. 2036 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST., Legge 15/01/1991 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)