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Sez. 1, Sentenza n. 10803 del 29/10/1998 (Rv. 520215 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Procedimento di divorzio fra coniugi con figli minori o incapaci - Notificazione dell'atto di appello anche al P.M. presso il giudice "a quo" quale litisconsorte necessario - Necessità - Omissione - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Costituzione in sede di gravame del P.M. presso il giudice "ad quem" - Integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520215-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.

Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 legge n. 898 del 1970 (come novellati dalla legge n. 74 del 1987), il Pubblico ministero è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere di impugnazione in relazione agli interessi dei suddetti figli, con la conseguenza che, ove uno dei coniugi abbia proposto appello avverso un capo della sentenza di primo grado riguardante i predetti interessi, il relativo atto d'appello deve essere notificato anche al P. M. presso il tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.; tale integrazione è necessaria anche quando nel giudizio di secondo grado sia ritualmente intervenuto il procuratore generale presso la corte d'appello, atteso che il pubblico ministero presso il giudice "ad quem" non ha il potere di impugnare la sentenza di primo grado e pertanto dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi del citato art. 331 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)