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Sez. 1, Sentenza n. 693 del 25/01/1983 (Rv. 425431 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI DIVORZIO FRA CONIUGI CON FIGLI MINORI O INCAPACI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO ANCHE AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE IN QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 331 COD. PROC. CIV. - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - SUSSISTENZA - OBBLIGO ANCHE PER EFFETTO DELLA VOLONTARIA COSTITUZIONE IN SEDE DI GRAVAME DEL P.M. PRESSO LA CORTE D'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425431-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI DIVORZIO FRA CONIUGI CON FIGLI MINORI O INCAPACI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO ANCHE AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE IN QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 331 COD. PROC. CIV. - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - SUSSISTENZA - OBBLIGO ANCHE PER EFFETTO DELLA VOLONTARIA COSTITUZIONE IN SEDE DI GRAVAME DEL P.M. PRESSO LA CORTE D'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli minori od incapaci, l'atto di appello va notificato anche al pubblico ministero presso il tribunale, in considerazione della sua qualità di litisconsorte necessario in via concorrente con le parti private del giudizio di primo grado (artt. 70 n. 2 cod. proc. civ. e 5 terzo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898), con la conseguenza che, ove manchi detta notificazione, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo assegnato (art. 331 cod. proc. civ.). peraltro, l'Obbligo di provvedere a tale integrazione resta escluso per effetto della volontaria Costituzione in Sede di gravame del pubblico ministero presso la Corte d'appello, atteso che a quest'ultimo, dopo l'introduzione del giudizio di secondo grado, spetta in via esclusiva la legittimazione a partecipare al processo, pure quando il pubblico ministero presso il giudice "a quo" sia titolare di un autonomo potere d'impugnazione in via principale (art. 72 quinto comma cod. proc. civ.). (V 5894/81, mass n 416645; (V 5485/77, mass n 389135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)