Sez. 2, Sentenza n. 7904 del 23/03/1979 Ud. (dep. 06/10/1979) Rv. 142974 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - LIMITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - LIMITI.*
La seconda delle ipotesi previste nel n 6 dell'art 62 cod pen, non e applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto essa si riferisce unicamente a quelle conseguenze che non si concretano in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile. Per i reati contro il patrimonio e configurabile l'attenuante della riparazione del danno, prevista dall'art 62 n 6, prima ipotesi, sempreche la riparazione sia effettiva, integrale e volontaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)