Sez. L, Sentenza n. 6463 del 10/06/1993 (Rv. 482743 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Tutela ex artt. 18 e 35 Statuto Lavoratori - Presupposto - Attività imprenditoriali del datore di lavoro - Perseguimento di fini assistenziali a favore di soggetti dipendenti od ex dipendenti di ente economico - Inclusione - Condizione - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
Ai fini dell'applicazione della tutela prevista dagli artt. 18 e 35 Statuto Lavoratori, il perseguimento di fini assistenziali a favore di soggetti dipendenti od ex dipendenti di ente economico costituisce attività imprenditoriale quando è compiuta da un'associazione la cui costituzione sia stata curata da detto ente, e che persegua fine di vantaggio patrimoniale comune all'ente medesimo. (Nella specie tale fine è stato ravvisato in relazione al collegamento economico e funzionale tra l'imprenditore e l'associazione, con l'obbligo per questa di tutelare sul piano assistenziale situazioni connesse all'espletamento del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)