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Sez. 5, Sentenza n. 2899 del 27/02/2002 (Rv. 552635 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società indicate negli artt. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 e del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle stesse - Principio dell'unicità anche ai fini delle imposte sui redditi dei singoli soci - Legittimazione della sola società ad opporsi all'accertamento del suo reddito di impresa - Mancato intervento adesivo del socio nel relativo giudizio - Opponibilità del giudicato nei suoi confronti per l'IRPEF dallo stesso dovuta sui redditi posseduti nel periodo, comprensivi di quello di partecipazione alla società - Esclusione - Pregiudizialità' di detta causa rispetto a quella per l'accertamento dell'IRPEF dovuta dal socio - Configurabilità - Esclusione - Sospensione necessaria della causa del socio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552635-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

Il principio stabilito dall'art. 40, comma secondo, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società indicate nell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (ed ora dall'art. 5 del d.P.R. n. 817 del 1986) si procede con un unico atto, ai fini dell'imposta locale sui redditi e delle imposte sui redditi, non comporta che l'accertamento debba essere, a pena di nullità, notificato, oltre che alla società, anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale. Pertanto, ove il socio non abbia prestato intervento adesivo in detto giudizio, il giudicato che si formi nei rapporti tra la società e l'erario in relazione all'ILOR non è opponibile allo stesso, per l'IRPEF da lui dovuta sui redditi posseduti nel periodo, i quali comprendono quello di partecipazione alla società. Ne consegue, da un lato, che il socio resta libero di svolgere nel giudizio avente per oggetto l'IRPEF in cui sia parte ogni difesa, anche con riguardo alla esistenza ed alla consistenza del suo reddito di partecipazione; dall'altro, che tale causa non è pregiudicata da quella proposta dalla società, non ricorrendo, pertanto, i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)