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Sez. 5, Sentenza n. 1184 del 27/01/2001 (Rv. 543498 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società indicate negli artt. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, e del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle stesse - Principio dell'unicità anche ai fini delle imposte sui redditi dei singoli soci - Portata - Notifica dell'avviso di accertamento relativo ai redditi della società, anche ai singoli soci - Necessità - Esclusione - Possibilità peraltro del socio raggiunto da avviso di rettifica del suo reddito di partecipazione di contestare l'accertamento - Sussistenza - Anche nel caso di intervenuta definitività dell'accertamento del reddito della società.
Stato
decisa il 2001-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543498-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

Il principio stabilito dall'art. 40, comma secondo, del d.P.R. n. 600 del 1973 [ secondo il quale alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società indicate nell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (ed ora dall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986) si procede con un unico atto, ai fini dell'imposta locale sui redditi e delle imposte sui redditi ] non comporta che l'accertamento debba essere, a pena di nullità, notificato, oltre che alla società, anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale. E tuttavia, giacché le norme prevedenti responsabilità di soggetti dell'ordinamento debbono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità, al soggetto onerato, di avvalersi della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione quale "diritto inviolabile", deve sempre ritenersi consentita al socio, allorché gli sia notificato l'avviso di rettifica del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i propri diritti nel modo più pieno, e quindi, anche contestando nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione, a nulla rilevando il fatto che nel frattempo l'accertamento del reddito societario sia divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)