diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6350 del 18/07/1987 (Rv. 454621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA NEGOZIALE DI REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI "ERRORES IN IUDICANDO" - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 2 DELLE NORME TRANSITORIE SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA IN TEMA DI REQUISITI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE INTEGRATIVA.*
Stato
decisa il 1987-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA NEGOZIALE DI REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI "ERRORES IN IUDICANDO" - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 2 DELLE NORME TRANSITORIE SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA IN TEMA DI REQUISITI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE INTEGRATIVA.*

In Sede di legittimità non sono deducibili errores in iudicando concernenti l'applicazione della disciplina negoziale (per contratto o per regolamento aziendale) di regimi privati di previdenza, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile, nella Sede predetta, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, interpretando l'art. 2 delle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale del consorzio autonomo del porto di Genova, aveva ritenuto che tale disposizione, nei riguardi della generalità dei dipendenti, condiziona il diritto alla pensione integrativa alla sussistenza del requisito - diverso dall'Invalidità necessaria per conseguire la pensione a carico dell'i.N.P.S. - della "incapacità fisica di svolgere le mansioni abituali od altre equivalenti ma meno gravose", e cioè ad un requisito - non posseduto dal ricorrente - meno rigoroso di quello previsto per i lavoratori assunti obbligatoriamente come invalidi civili). (V 7339/86, mass n 449398; (V 3852/86, mass n 446692; (V 1314/86, mass n 444753; (V 589/86, mass n 444162; (V 694/85, mass n 438900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)