Sez. 3, Sentenza n. 634 del 12/02/1977 (Rv. 384203 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELL'ADEGUAMENTO - LICEITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELL'ADEGUAMENTO - LICEITA.*
Poiche l'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce un debito di valore, nella liquidazione del danno deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio sino alla liquidazione finale. L'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario non integra, infatti, una modificazione della domanda, ma realizza sostanzialmente il petitum originario, Ond'esso puo essere chiesto anche in grado di appello ed il giudice di secondo grado deve tenerne conto, anche di ufficio, in base al principio della correlazione fra il chiesto ed il pronunziato. (Conf 98/76, mass n 378727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)