Sez. 3, Sentenza n. 98 del 13/01/1976 (Rv. 378727 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA IN APPELLO DI ADEGUAMENTO DELLA REINTEGRAZIONE DEL DANNEGGIATO NELLA SITUAZIONE ECONOMICA PREESISTENTE - AMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELL'ADEGUAMENTO - LICEITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA IN APPELLO DI ADEGUAMENTO DELLA REINTEGRAZIONE DEL DANNEGGIATO NELLA SITUAZIONE ECONOMICA PREESISTENTE - AMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELL'ADEGUAMENTO - LICEITA.*
L'Obbligo di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, avendo per contenuto la reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente al momento della sua commissione, ha natura di debito di valore, di tal che nella sua liquidazione deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio fino alla liquidazione finale. L'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario non costituisce, infatti, una modificazione della domanda, ma realizza sostanzialmente il petitum originario; cio spiega, quindi, che esso possa essere richiesto anche in grado di appello e che il giudice possa tenerne conto anche di ufficio in base al principio di correlazione fra il chiesto e il pronunciato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)