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Sez. 3, Sentenza n. 142 del 08/01/1980 (Rv. 403526 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403526-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI.*

Poiche l'Obbligo di risarcimento del danno derivante da fatto illecito ha natura di debito di valore, soggetto come tale alla rivalutazione, l'adeguamento della reintegrazione all'effettivo valore monetario realizza sostanzialmente il petitum originario, onde esso puo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di appello, in base al principio della correlazione tra il chiesto e il pronunciato, tranne che il danneggiato abbia chiesto la conferma della liquidazione del danno effettuata dal primo giudice, manifestando cosi una volonta incompatibile con l'inclusione degli effetti della svalutazione nell'oggetto del riesame. (Conf 634/77, mass n 384203; (Conf 98/76, mass n 378727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)