Sez. 1, Sentenza n. 18130 del 26/07/2013 (Rv. 627596 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di separazione personale o di divorzio - Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Prosecuzione del giudizio contro altri eredi - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità , comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici; né il figlio maggiorenne non autosufficiente potrebbe coltivare una domanda di assegno nei confronti dell'obbligato ormai deceduto o, trattandosi di rapporto personale, procedere nei confronti di eventuali altri eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)