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Sez. 1, Sentenza n. 1563 del 05/12/2006 Ud. (dep. 19/01/2007) Rv. 236229 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Integrazione probatoria di ufficio - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236229-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, per ragioni di economia processuale, anche tenuto conto degli analoghi poteri attribuiti al giudice di appello ex art. 603 comma terzo cod. proc. pen., non è precluso al giudice l'esercizio di un potere di ufficio di integrazione probatoria, quando ritenga, terminata la discussione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti senza l'assunzione di taluni elementi di prova necessari ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)