Sez. 1, Sentenza n. 20466 del 16/04/2013 Ud. (dep. 13/05/2013) Rv. 256165 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruzione - Riesame di testimoni già sentiti in primo grado - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art.603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria, non essendogli in particolare precluso il potere di ordinare il riesame dei testi già escussi dal giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)