Sez. 1, Sentenza n. 10457 del 26/11/1996 (Rv. 500792 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Nullità della notifica effettuata presso l'Avvocatura dello Stato incompetente - Omessa costituzione del convenuto - Conseguenze - Ordine di rinnovazione della notificazione - Dovere del giudice - Sussistenza - Erronea indicazione dell'organo convenuto in rappresentanza dell'Amministrazione - Conseguenze - Difetto di legittimazione processuale rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Esclusione - Mera irregolarità eccepibile dall'Avvocatura nella prima udienza e sanabile ex art. 4 legge n. 260 del 1958 - Sussistenza.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
In tema di chiamata in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, dal coordinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 260 del 1958, 11 del R.D. n. 1611 del 1933 e 291 cod. proc. civ., si evince che, in caso di notificazione nulla perché effettuata presso l'Avvocatura dello Stato incompetente, il giudice, se il convenuto non si è costituito, deve ordinare la rinnovazione della notificazione; che, inoltre, l'erronea indicazione dell'organo convenuto in rappresentanza dell'Amministrazione non dà luogo a difetto di legittimazione processuale rilevabile d'ufficio, bensì a mera irregolarità, che l'Avvocatura dello Stato deve eccepire nella prima udienza e che è sanabile con il meccanismo previsto dall'art. 4 della legge n. 260 del 1958.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)