diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019 (Rv. 656211 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE | Transazione novativa - Dichiarazione della cessata materia del contendere sul rapporto originario - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656211-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE

In presenza di una transazione novativa il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)