Sez. 3, Ordinanza n. 645 del 08/01/2024 (Rv. 669851-01)
TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE | Transazione non novativa - Effetti - Contemporanea regolamentazione dell'accordo originario e dell'accordo transattivo - Esclusione - Reviviscenza del primo in caso di risoluzione del secondo - Sussistenza - Conseguenze.
TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.
Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)