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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6821 del 07/03/2023 (Rv. 667285 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE | Transazione novativa - Effetto novativo subordinato alla integrale esecuzione della transazione - Mancanza di un immediato carattere novativo - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667285-01

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE

L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare

esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.

Cod. Civ. art. 1976, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)