Sez. L, Sentenza n. 2622 del 11/02/2004 (Rv. 570043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato - Valutazione del giudice di merito circa la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo - Censurabilità in sede di giudizio di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere subordinato di un rapporto di lavoro prestato da una psicologa presso una società convenzionata con la USL che si occupava della terapia e della riabilitazione di soggetti affetti da malattie psichiche in forma acuta, basandosi sui predetti criteri generali e valutando altresì gli elementi c.d. sussidiari della subordinazione. Al riguardo, la S.C.ha ritenuto corretta la decisione di merito anche con riferimento al rilievo attribuito agli ulteriori compiti, demandati alla psicologa, di organizzazione e di coordinamento degli animatori, e a quelli di natura amministrativa connessi alla tenuta delle cartelle cliniche dei degenti, nonché alla facoltà alla stessa concessa di assentarsi per un giorno alla settimana senza fornire alcuna giustificazione - salva la previa comunicazione, - facendosi sostituire da un collega, aspetto ritenuto indicativo del carattere autonomo del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)