Sez. L, Sentenza n. 13872 del 23/07/2004 (Rv. 574926 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Accertamento della natura subordinata del rapporto - Qualificazione formale data dalle parti - Rilievo - Carattere non decisivo - Riferimento alle concrete modalità di svolgimento del rapporto - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento in concreto tenuto nell'attuazione del rapporto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà. (Sulla base di tale principio, la C.S. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato di natura dirigenziale con un consorzio di imprese, costituito per ottenere in concessione dalla Pubblica Amministrazione la costruzione di complessi residenziali, valorizzando il fatto che la stessa lettera di conferimento dell'incarico, pur escludendo la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, conteneva elementi di equivocità ai fini della qualificazione del rapporto, in quanto prevedeva il potere del presidente del consorzio di dare disposizioni, il fatto che le prove orali avevano effettivamente confermato che le stesse venivano date giornalmente ed il fatto che la prestazione del lavoratore - consistente nella gestione organizzativa del consorzio e nel coordinamento dei lavori delle varie imprese impegnate in un cantiere - si inseriva nella pur minima organizzazione datoriale e, per la sua natura "apicale", giustificava l'autonomia del lavoratore nello svolgimento delle mansioni. La C.S. ha altresì giustificato il rilievo complementare rispetto a tali circostanze, attribuito dal giudice di merito a taluni elementi, di per sè non decisivi ai fini della subordinazione, quali la presenza quotidiana sul cantiere, l'esclusività dell'impegno lavorativo e l'attribuzione di stipendio fisso e costante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)