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Sez. 6, Sentenza n. 3334 del 29/10/1996 Cc. (dep. 11/12/1996) Rv. 206885 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Di cose di cui è consentito la confisca - Nesso strumentale tra la cosa ed il reato - Sufficienza - Sussistenza - Necessità di specifica predisposizione della cosa all'azione criminosa - Esclusione - Fattispecie: autovettura utilizzata per il trasporto e l'occultamento della droga.
Stato
decisa il 1996-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206885-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma secondo cod. proc. pen.) è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la "res" e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato nel senso che debba essere specificatamente predisposta, fin dall'origine o per successiva modifica, per l'azione criminosa. Tale ulteriore connotazione, in quanto attinente al grado di pericolosità della cosa, sarà valutata dal giudice del merito nel momento in cui, pronunciata la condanna, dovrà decidere se esercitare o meno il potere discrezionale di disporre la misura di sicurezza. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di autovettura utilizzata dall'indagato per trasporto ed occultamento di sostanza stupefacente destinata alla spaccio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)