Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 18/04/1975 (Rv. 375071 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - NOZIONE - FATTISPECIE (ACCORDO EXTRAPROCESSUALE DEFINITORIO DELLA LITE).*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - NOZIONE - FATTISPECIE (ACCORDO EXTRAPROCESSUALE DEFINITORIO DELLA LITE).*
Nella nozione di transazione della lite, cui l'art 68 della legge professionale forense (RD 27 novembre 1933 n 1578) fa conseguire l'Obbligo solidale delle parti al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese in favore degli avvocati e procuratori partecipanti al giudizio, va compreso ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere la lite senza l'intervento del giudice, ancorche privo dei requisiti di Forma e di contenuto del contratto di transazione. (nella specie la sentenza di merito aveva escluso l'applicabilita dell'art 68 della legge professionale forense ad un accordo extraprocessuale intervenuto tra le parti, che definiva la lite con la rinuncia del convenuto ad opporsi alla pretesa creditoria dell'attore, il riconoscimento del debito e l'impegno ad estinguerlo secondo precise modalita di pagamento; la SC ha cassato detta pronuncia, enunciando il principio di cui sopra). (V 660/73, mass n 362774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)