Sez. L, Sentenza n. 94 del 08/01/2003 (Rv. 559491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Nozione - Trasferta - Disponibilità del lavoratore - Irrilevanza - Protrazione della trasferta per un tempo apprezzabilmente lungo e coincidenza della sede della trasferta con la sede del successivo trasferimento - Irrilevanza - Fattispecie in tema di dipendente delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE
La trasferta del lavoratore subordinato, dalla quale consegue il diritto a percepire la relativa indennità, si caratterizza in quanto comporta un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, e quindi non è esclusa né dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, né dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità (Fattispecie concernente un dipendente delle FF.SS. distaccato per dieci mesi dalla sede di Milano a quella di Roma ed a questa poi definitivamente trasferito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)