Sez. L, Sentenza n. 6240 del 21/03/2006 (Rv. 587696 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Trasferta - Presupposti - Persistente legame con l'originaria sede di lavoro - Necessità - Protrazione dello spostamento per lungo tempo e coincidenza del luogo di trasferta con quello di successivo trasferimento - Irrilevanza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE
Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (da cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità) che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente), è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima. L'accertamento degli inerenti presupposti è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di un dipendente di una società autoferrotranviaria intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di trasferta conseguente all'ammissione di un corso di riqualificazione presso un luogo di lavoro diverso dalla sede ordinaria di servizio, in cui aveva poi lavorato continuativamente per alcuni anni ed era stato, quindi, successivamente trasferito, rilevando l'adeguatezza della sua motivazione con la quale erano stati considerati difettanti gli elementi essenziali per la configurazione della trasferta, con particolare riguardo alla conservazione dell'originaria sede di servizio e alla certezza del futuro rientro, nel mentre la mancata adozione di un formale atto di trasferimento e di assegnazione alle nuove mansioni non era stato ritenuto sufficiente ad integrare una trasferta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)