Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014 (Rv. 630575 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE | Termine di decadenza ventennale - Mancato rinnovo alla scadenza - Conseguenze - Perdita del titolo esecutivo - Esclusione - Estinzione dell'ipoteca - Sussistenza - Conflitto con i terzi acquirenti in ipotesi di re - Iscrizione - Applicabilità delle regole di pubblicità immobiliare.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE
La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2848
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)