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Sez. 5, Sentenza n. 44986 del 21/09/2016 Ud. (dep. 26/10/2016) Rv. 268299 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | Elemento soggettivo - Dolo misto a colpa - Esclusione - Dolo inerente alle sole percosse o lesioni - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268299-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato a titolo di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e non di omicidio preterintenzionale, con riferimento alla morte di una donna per soffocamento, verificatasi nel corso di un rapporto sessuale con l'imputato, che prevedeva l'adozione di comune accordo di tecniche di "bondage", ossia di costrizione fisica mediante legatura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)