Sez. 6, Sentenza n. 2057 del 09/12/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180462 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE ALL'ATTO DELL'ARRESTO - EQUIPARAZIONE ALL'INTERROGATORIO E GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE ALL'ATTO DELL'ARRESTO - EQUIPARAZIONE ALL'INTERROGATORIO E GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*
Le dichiarazioni spontanee rese all'atto dell'arresto agli ufficiali di polizia giudiziaria non sono equiparabili ad un interrogatorio - per la loro natura, per il momento in cui vengono rese e per i fini cui assolvono - sicché non sono applicabili le norme dettate a garanzia del diritto di difesa. Esse tuttavia, anche se assunte in assenza del difensore, se riportate nel rapporto giudiziario, sono processualmente utilizzabili come prove, salvo l'accertamento della loro attendibilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)