diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2057 del 09/12/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180462 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE ALL'ATTO DELL'ARRESTO - EQUIPARAZIONE ALL'INTERROGATORIO E GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180462-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE ALL'ATTO DELL'ARRESTO - EQUIPARAZIONE ALL'INTERROGATORIO E GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*

Le dichiarazioni spontanee rese all'atto dell'arresto agli ufficiali di polizia giudiziaria non sono equiparabili ad un interrogatorio - per la loro natura, per il momento in cui vengono rese e per i fini cui assolvono - sicché non sono applicabili le norme dettate a garanzia del diritto di difesa. Esse tuttavia, anche se assunte in assenza del difensore, se riportate nel rapporto giudiziario, sono processualmente utilizzabili come prove, salvo l'accertamento della loro attendibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)