Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 22/02/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142619 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NATURA GIURIDICA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NATURA GIURIDICA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Le intercettazioni telefoniche compiute dalla polizia giudiziaria, anche se per eseguirle occorre la preventiva autorizzazione della autorita giudiziaria, sono Atti di polizia giudiziaria, onde non debbono essere precedute dalla comunicazione giudiziaria, che va fatta solo prima del compimento del primo atto di istruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)