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Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 13/12/1973 (Rv. 367339 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO SIMULATORIO - AUTONOMIA RISPETTO AL NEGOZIO SIMULATO - AMMISSIBILITA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL NEGOZIO SIMULATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367339-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO SIMULATORIO - AUTONOMIA RISPETTO AL NEGOZIO SIMULATO - AMMISSIBILITA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL NEGOZIO SIMULATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nell'interposizione fittizia di persona, la circostanza che l'interponente non abbia preso parte, insieme con l'interposto ed il terzo, alla stipulazione del negozio simulato e irrilevante, perche se e vero che per aversi interposizione fittizia di persona occorre un accordo simulatorio, il quale non puo avere luogo senza la partecipazione dello interponente, tuttavia detto accordo ben puo essere separato dal negozio della cui simulazione si discute. (V 1187/72, mass n 357653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)