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Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 11/11/1975 (Rv. 378017 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - EFFETTI - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL CONTRATTO SIMULATO - IRRILEVANZA - AUTONOMO ACCORDO SIMULATORIO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378017-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - EFFETTI - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL CONTRATTO SIMULATO - IRRILEVANZA - AUTONOMO ACCORDO SIMULATORIO - POSSIBILITA.*

Solo quando l'interposizione di persona e reale il contratto intercorre effettivamente tra coloro che figurano come stipulanti, salvo il regolamento interno degli interessi nei confronti di colui per conto del quale l'interposto ha agito; al contrario, nella interposizione fittizia, la circostanza che l'interponente non abbia preso parte insieme con l'interposto e con il terzo alla stipulazione del negozio simulato e irrilevante, perche, se e vero che per aversi interposizione fittizia occorre un accordo al quale deve necessariamente partecipare l'interponente, tuttavia detto accordo puo ben essere separato dal negozio della cui simulazione si discute. (Conf 3390/73, mass n 367339; 3318/73, mass n 367213).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)