Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 14/04/1972 (Rv. 357653 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO TRILATERALE - NECESSITA - COSCIENTE ADESIONE DEL TERZO CONTRAENTE - OBBLIGATORIETA - SUCCESSIVA MANIFESTAZIONE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - ACCORDO TRILATERALE - NECESSITA - COSCIENTE ADESIONE DEL TERZO CONTRAENTE - OBBLIGATORIETA - SUCCESSIVA MANIFESTAZIONE - SUFFICIENZA.*
L'interposizione fittizia di persona ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio fra i tre soggetti(contraente apparente, contraente effettivo, controparte), che e elemento costitutivo della fattispecie legale di simulazione soggettiva: occorre, cioe, che l'altro contraente non soltanto sia informato dell'intesa raggiunta fra l'interponente e l'interposto, ma dia ad essa la propria consapevole adesione, sicche il negozio si conclude con la Costituzione di un vincolo contrattuale diretto fra lui e l'interponente. Non e necessario, peraltro, che l'intesa trilaterale si realizzi contestualmente e contemporaneamente, potendo l'accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva, nel senso che l'altro contraente si inserisce successivamente nell'accordo gia concluso fra interponente ed interposto, aderendovi ed accettando, da un canto, la funzione meramente figurativa del contraente interposto e, dall'altro, l'assunzione di obblighi e l'acquisto di diritti nei confronti diretti dell'interponente. (V 3016'69, mass n 342913; 358'69, mass n 338371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)