Sez. 1, Sentenza n. 6871 del 20/04/1995 Ud. (dep. 14/06/1995) Rv. 201717 - 01
Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere | Ritenuta inaccoglibilità della richiesta del P.M. - Poteri del G.I.P. - Incertezza sulle generalità dell'imputato - Sentenza di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del reato - Illegittimità - Ragioni.
Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di decreto penale di condanna - quando non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non ha altra alternativa che quella d'accogliere la richiesta di decreto penale o di restituire gli atti al pubblico ministero, secondo la tassativa previsione dell'art. 459 comma terzo cod. proc. pen. che non prevede la possibilità che il giudice dichiari non doversi procedere per essere rimasto ignoto l'autore del reato. (Nel caso di specie il G.I.P. presso la Pretura, ritenendo di non poter emettere il decreto penale per non essere certe le generalità dell'imputato, aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per essere ignoto l'autore dello stesso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello territorialmente competente ed ha annullato l'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Pretore per il corso ulteriore). (Conf. 1 Sez. n. 535, 540 e 547, tutte in data 21 aprile 1995 non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)