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Sez. 3, Sentenza n. 14887 del 30/01/2003 Cc. (dep. 31/03/2003) Rv. 224455 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta di decreto - Sentenza di proscioglimento pronunciata dal GIP - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224455-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Nel procedimento per decreto, nel caso in cui il G.I.P., richiesto dell'emissione del decreto penale di condanna, proceda al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., la relativa sentenza può essere impugnata esclusivamente mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)