Sez. 1, Sentenza n. 3451 del 26/11/1971 (Rv. 355057 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - ATTO SCRITTO - CONDIZIONI - RICEVUTA DI UN PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - ATTO SCRITTO - CONDIZIONI - RICEVUTA DI UN PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Quando la legge richiede ad substantiam l'atto scritto, non e sufficiente che il contratto risulti provato per iscritto, tramite un qualsiasi documento, ma e necessario che per iscritto sia concluso, anche se non contestualmente in unico documento. Di conseguenza la ricevuta, prova di un pagamento in esecuzione di obblighi contrattuali, anche se presuppone il contratto, non lo crea, e se quindi puo costituire, nei congrui casi, prova di esso, non vale tuttavia a integrare i requisiti di Forma richiesti dall'art 1350 cod civ per l'esistenza del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)