Sez. 1, Sentenza n. 1594 del 07/05/1976 (Rv. 380347 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - DOCUMENTO RICHIAMANTE IL CONTRATTO - QUIETANZA - INIDONEITA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - DOCUMENTO RICHIAMANTE IL CONTRATTO - QUIETANZA - INIDONEITA.*
Ove per un determinato negozio sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, il relativo requisito puo dirsi soddisfatto solo quando il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volonta contrattuale delle parti e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volonta, non anche quando - come solitamente avviene nell'ipotesi di rilascio di una quietanza - esso si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso ed a presupporne l'esistenza. (V 1532/74, mass n 369667; (V 3451/71, mass n 355057).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)