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Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 09/03/1981 (Rv. 411906 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411906-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Ove per un determinato negozio sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, il relativo requisito puo dirsi soddisfatto solo in presenza di un documento costituente l'estrinsecazione formale diretta della volonta contrattuale delle parti ed avente il fine specifico di manifestare tale volonta, non anche quando - come avviene nell'ipotesi di rilascio di una quietanza - esso si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso ed a presupporne l'esistenza. (V 1594/76, mass n 380347; (V 1532/74, mass n 369667; (V 3451/71, mass n 355057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)