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Sez. L, Sentenza n. 130 del 09/01/1997 (Rv. 501618 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Premio di rendimento - Inclusione nella base di calcolo di quest'ultimo dopo la sentenza n.124 del 1991 della Corte costituzionale - Ammissibilità - Condizione - Manifestazione sia pure implicita della volontà delle parti al riguardo - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501618-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

A seguito della sentenza n. 124 del 26 marzo 1991 della Corte costituzionale, le parti possono includere l'indennità di contingenza nel computo delle voci che compongono il cosiddetto premio di rendimento, sempre che le stesse manifestino in tal senso una precisa, ancorché non necessariamente esplicita, volontà contrattuale, la cui interpretazione, quale operata dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità, ove non sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla Suprema Corte - aveva ritenuto che l'art. 40 c.c.n.l. 19 marzo 1987, applicabile ai dipendenti delle casse di risparmio, nel richiamare gli emolumenti mensili aventi natura retributiva facendo riferimento ad <<ogni indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato>>, non ricomprendesse anche l'indennità di contingenza al fine della quantificazione della base di calcolo del premio di rendimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Contr. Coll. 19/03/1987 num. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)