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Sez. L, Sentenza n. 4630 del 14/07/1988 (Rv. 459514 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO FERIE ALLA STREGUA DELL'ACCORDO 18 MARZO 1976.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459514-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO FERIE ALLA STREGUA DELL'ACCORDO 18 MARZO 1976.*

L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'accordo del 18 marzo 1976 avesse determinato in 135/173 della retribuzione dell'operaio di quarta categoria l'importo del premio ferie, istituito con accordo aziendale dell'8 novembre 1973, assumendo detta retribuzione come parametro non fisso ma variabile, comprensivo quindi degli aumenti di contingenza, non risolvendosi ciò in una violazione del divieto di ricalcolo in tempi differiti ai sensi dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, e che la corresponsione di detto premio, integrante una quattordicesima mensilità, non fosse limitata al periodo di ristrutturazione aziendale). (Conf 1993/88, mass n 457871; (Conf 7165/87, mass n 453306; (Conf 6810/87, mass n 455010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)