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Sez. L, Sentenza n. 117 del 09/01/1998 (Rv. 511378 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Inclusione nella base di calcolo del premio di rendimento a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 124 del 1991 - Ammissibilità per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 38 del 1986 - Accertamento della effettiva volontà delle parti ad opera del giudice di merito - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511378-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

A seguito della sentenza n. 124 del 1991 che, dalla data di entrata in vigore della legge n. 38 del 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto, disposto con D.L. n. 12 del 1977, di inclusione dell'indennità di contingenza nella retribuzione e negli elementi retributivi, sono divenute valide, con esclusione del periodo di cui detto divieto è stato operativo, le clausole dei contratti collettivi che, implicitamente o esplicitamente, includevano l'indennità di contingenza nella retribuzione o negli altri elementi retributivi diversi dalla paga o stipendio base; spetta pertanto al giudice di merito accertare quale sia stata, nel periodo di esclusione di operatività del divieto, l'effettiva volontà delle parti in ordine all'inclusione della contingenza in un elemento retributivo (nella specie, premio di rendimento), a prescindere dalla consapevolezza delle parti in ordine alla eventuale nullità della clausola contrattuale per la sussistenza del divieto legislativo, ovvero in ordine alla sua rimozione.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1986 num. 38, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)