Sez. U, Sentenza n. 4995 del 06/06/1987 (Rv. 453612 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - PAGAMENTO DEI TRIBUTI - A MEZZO CARTELLA ESATTORIALE - SOSPENSIONE - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO DI URGENZA - NATURA TRIBUTARIA DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - PAGAMENTO DEI TRIBUTI - A MEZZO CARTELLA ESATTORIALE - SOSPENSIONE - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO DI URGENZA - NATURA TRIBUTARIA DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La controversia inerente all'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, nonché al pagamento dei relativi contributi, nella disciplina di cui alla legge 20 settembre 1980 n. 576, ancorché insorga con la richiesta di provvedimenti d'urgenza per fermare l'esazione di detti contributi a mezzo di cartella esattoriale (art. 18 della citata legge), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla Competenza del pretore quale giudice del lavoro), in quanto riguarda diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio e non hanno carattere tributario. (V 1533/83, mass n 426373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 18 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)