Sez. 1, Sentenza n. 15545 del 07/12/2000 (Rv. 542542 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Giudizio per dichiarazione di fallimento - Diritti ed onorari - Determinazione - Criteri - Criterio dell'interesse del cliente in relazione al suo patrimonio - Applicabilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
In tema di liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento, va esclusa ogni possibilità di adottare, come criterio applicativo, quello dell'interesse del cliente in relazione all'entità del suo patrimonio, atteso che, in sede prefallimentare, l'accertamento attiene all'"an" della situazione di insolvenza (che risulta accertata nel "quantum" solo a seguito della formazione dello stato passivo), sicché la disponibilità o indisponibilità del patrimonio non è oggetto di domanda, né attiene alla "causa petendi", essendo soltanto un effetto (e non l'unico) della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)