Sez. 1, Sentenza n. 7596 del 10/07/1993 (Rv. 483092 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa | Giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Diritti di procuratore e onorari per la rappresentanza e difesa del fallito - Liquidazione - Valore della causa - Valore indeterminabile -
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa
Ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa del fallito nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, nel quale il fallito abbia contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, il valore della causa - da determinarsi in base alla domanda (art. 10 cod. proc. civ.) - non va ragguagliato né all'attivo inventariato, né all'entità del credito dell'istante, applicando analogicamente l'art. 17 cod. proc. civ. ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che l'oggetto della pronuncia richiesta è l'accertamento della capacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte (art. 5 legge fall.) e che l'insolvenza non ha un contenuto quantitativamente determinabile.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)