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Sez. L, Sentenza n. 6074 del 18/12/1978 (Rv. 395900 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395900-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*

Il giudice di rinvio, mentre deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione per le questioni gia risolte, deve esaminare ex novo i fatti della lite e pronunziarsi in proposito sugli altri aspetti della controversia rimasti non definiti nelle pregresse fasi di merito. Atteso, pero, il fatto che il giudizio di rinvio e un giudizio necessariamente chiuso e limitato soltanto al riesame dei punti che la sentenza di appello non aveva esaminati o che la Corte di Cassazione ha indicato come meritevoli di nuova considerazione, il giudice di rinvio non puo estendere le proprie indagini su altri punti o su altre questioni nuove sollevate dalle parti per la prima volta in Sede di rinvio. (V 224/78, mass n 389512).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)