Sez. 1, Sentenza n. 15487 del 06/12/2000 (Rv. 542477 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Fallimento della società - Curatore - Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2393 e 2394 cod. civ. - Proposizione - Effetti - Conformità dell'operato degli amministratori alla volontà dei soci - Irrilevanza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Nell'ipotesi di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. confluiscono nell'unica azione (di cui diviene titolare il curatore) prevista dall'art. 146 della legge fallimentare, azione che, cumulando i presupposti e gli scopi di entrambe, risulta finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare tutto quanto sottratto per fatti imputabili agli amministratori, con conseguente irrilevanza dell'eventuale conformità dell'operato di questi ultimi alla volontà dei soci, che risulta del tutto inopponibile al curatore il quale, esercitando un'azione in favore della massa concorsuale, svolge un'attività diversa da quella che avrebbe potuto svolgere la società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)